Ordinanza — n. 40966/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRACANE DAVIDE ANTONIO ROCCO nato a GELA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto Ferracane Davide Antonio Rocco colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi escludere le aggravanti contestate; - al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi escludere le aggravanti contestate; - al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRACANE DAVIDE ANTONIO ROCCO nato a GELA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto Ferracane Davide Antonio Rocco colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi escludere le aggravanti contestate; - al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure relative alla configurabilità delle circostanze'aggravanti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposte con i motivi di appello. Sono anche manifestamente infondate essendo l'imputato ed i suoi complici penetrati nel luogo ove avevano sottratto i beni mediante effrazione. Ne deriva che la pena edittale del ritenuto delitto non consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2 - Né può configurarsi l'attenuante del danno patrimoniale lieve dovendo aggiungersi al valore dei beni sottratti anche il pregiudizio arrecato alla finestra, al controsoffitto ed agli impianti elettrico e di climatizzazione. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mittorb Stanislao Scarlini Eduardo De Gr