Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40964/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40964/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40964/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO DAVIDE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Ciancimino Davide Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione condizionale della pena differimento dell'esecuzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale attenuazione della pena liberazione condizionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO DAVIDE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Ciancimino Davide Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". La sospensione condizionale della pena non era stata richiesta come condizione del patteggiamento - e se ne era anche dato atto - e comunque, alla luce delle risultanze del certificato penale, non sarebbe stata neppure concedibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greg io c e