Ordinanza — n. 40964/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO DAVIDE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Ciancimino Davide Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO DAVIDE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Ciancimino Davide Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". La sospensione condizionale della pena non era stata richiesta come condizione del patteggiamento - e se ne era anche dato atto - e comunque, alla luce delle risultanze del certificato penale, non sarebbe stata neppure concedibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greg io c e