Ordinanza — n. 40962/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRA CERRUTI GIANMARIA nato a MILANO il 01/07/1983 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da Borra sigiU Gianmaria in ordine alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di Biella il 4 novembre 2019. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, articolando tre motivi in cui deduceva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, alla ritenuta conoscenza informale del medesimo, all'omessa assunzione di prove decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, articolando tre motivi in cui deduceva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, alla ritenuta conoscenza informale del medesimo, all'omessa assunzione di prove decisive.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRA CERRUTI GIANMARIA nato a MILANO il 01/07/1983 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da Borra sigiU Gianmaria in ordine alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di Biella il 4 novembre 2019. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, articolando tre motivi in cui deduceva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, alla ritenuta conoscenza informale del medesimo, all'omessa assunzione di prove decisive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti precisato che in tema di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art.640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito dì procura speciale (da ultimo: Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittor.o Stanislao Scarlini Eduardo De Greg.erio L , L _ ì (