Italian Court dismisses appeal for misreading facts, ruling only specific legal errors are reviewable in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Zani's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. Zani argued the lower court improperly evaluated his ex-wife's testimony regarding assault and threats, but the court found this merely a request to re-read facts rather than a specific legal error. The court ruled that such factual re-evaluation is reserved for the trial judge and cannot be challenged in the cassation phase without citing specific, demonstrable travisamento of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings; appeals must cite specific, demonstrable legal errors rather than general requests to re-read the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANI ALFREDO nato a MILANO il 14/09/1961 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 29 maggio 2018, di condanna di Zani Alfredo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per i delitti di lesioni personali e minaccia commessi nei confronti di Geremia Vincenzo, in Pioltello maggio 2014.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, pur se agitato sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono dedotti, invero, vizi non consentiti in questa sede. Va rilevato, infatti, che la censura cui esso è affidato, che attiene all'incompleta e asseritamente illogica valutazione della testimonianza della ex moglie dell'imputato, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa anche carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pag. 10 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett.
e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), suscettibili di dimostrare ictu oculi quanto in tesi affermato (Sez. 1, n. 13794 del 23/03/1976, Rv. 134983).
Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De egori