Ordinanza — n. 40955/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 19 novembre 2020, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod.proc.pen., in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 novembre 2014, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti D'Arrigo Gianluca e Scevolo Fabio (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora) - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, I. n. 103/2017, sono inammissibile i ricorsi proposti avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi del già richiamato art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen..
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ARRIGO GIANLUCA nato a CATANIA il 04/09/1983 SCEVOLO FABIO nato a CATANIA il 30/07/1991 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA Ldato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in data 19 novembre 2020, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod.proc.pen., in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 novembre 2014, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti D'Arrigo Gianluca e Scevolo Fabio (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora) - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale.
2. Avverso la sentenza ricorrono, con distinti atti d'impugnativa, entrambi gli imputati e lamentano, ciascuno con un solo motivo, la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al quantum di pena loro inflitta.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, I. n. 103/2017, sono inammissibile i ricorsi proposti avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi del già richiamato art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen..
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Così deciso 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De