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Ordinanza — n. 40953/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40953/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/02/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CUNEO Ilato avviso alle p—gr-tij - udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Capuozzo Antonio, per i delitti di cui ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica, più grave il delitto di cui al capo 3), la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo stata omessa la specifica indicazione dei passaggi fondamentali per la determinazione della pena e non essendosi presa in considerazione la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Regesto Legislator

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articolo 444 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/02/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CUNEO Ilato avviso alle p—gr-tij - udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Capuozzo Antonio, per i delitti di cui ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica, più grave il delitto di cui al capo 3), la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo stata omessa la specifica indicazione dei passaggi fondamentali per la determinazione della pena e non essendosi presa in considerazione la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Parole chiave

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pene condizionali sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena commisurazione della pena minorile errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/02/1977 avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CUNEO Ilato avviso alle p—gr-tij - udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a Capuozzo Antonio, per i delitti di cui ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica, più grave il delitto di cui al capo 3), la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo stata omessa la specifica indicazione dei passaggi fondamentali per la determinazione della pena e non essendosi presa in considerazione la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915): che è quanto accaduto nella specie, in cui è stata correttamente applicata la pena concordata di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, di modo che non assume alcun rilievo né la mancata indicazione dei passaggi per pervenirvi, né la mancata menzione del diniego della sospensione condizionale della pena medesima, non risultando dall'incontestata sintesi dei termini dell'accordo, siccome riportata in sentenza, che l'applicazione della pena concordata fosse stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De Gregor liwAlAA44,4