Ordinanza — n. 40952/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 9 settembre 2020, il Tribunale di Bolzano ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Abou El Kacim Sara e di Tai Samira, imputate del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod.pen. (In Merano il 25 agosto 2015), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal loro difensore con il Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., nei confronti di Abou El Kacim Sara e di Tai Samira, imputate del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod.pen. (In Merano il 25 agosto 2015), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal loro difensore con il Pubblico Ministero.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABOU EL KACIM SARA nato il 01/12/1992 TAI SAMIRA nato il 20/05/1984 avverso la sentenza del 09/09/2020 del TRIBUNALE di BOLZANOgaio avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in data 9 settembre 2020, il Tribunale di Bolzano ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Abou El Kacim Sara e di Tai Samira, imputate del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod.pen. (In Merano il 25 agosto 2015), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal loro difensore con il Pubblico Ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore delle imputate articolando un solo motivo, con il quale deduce vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 544 cod.proc.pen., e vizio argomentativo in relazione alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 cod.proc.pen..
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L' inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..
5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Edutlo De rjrirtit___ EPOS CTAT—A-1 IN CANC,t,-; ; I i i NOW 2021 I