Ordinanza — n. 40950/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU DIAYE nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Modou Diaye colpevole del tentato delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 - E' poi pervenuta una missiva che appare provenire dal ricorrente nella quale non si formulano, a quanto è dato comprendere, precise richieste. E' poi intervenuta formale rinunzia al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 - E' poi pervenuta una missiva che appare provenire dal ricorrente nella quale non si formulano, a quanto è dato comprendere, precise richieste. E' poi intervenuta formale rinunzia al ricorso.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU DIAYE nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Modou Diaye colpevole del tentato delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 - E' poi pervenuta una missiva che appare provenire dal ricorrente nella quale non si formulano, a quanto è dato comprendere, precise richieste. E' poi intervenuta formale rinunzia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è inammissibile avendovi il ricorrente formalmente rinunziato. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori • Stanislao Scarlini Eduardo De Gregorio S