Ordinanza — n. 40949/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTIDORMI LUIGI nato a AVEZZANO il 08/11/1982 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha applicato a Antidormi Luigi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli, meglio individuati in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla esaustiva valutazione del compendio probatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla esaustiva valutazione del compendio probatorio.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTIDORMI LUIGI nato a AVEZZANO il 08/11/1982 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha applicato a Antidormi Luigi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli, meglio individuati in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla esaustiva valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente diEnrip . a f *ne anislao Scarlini Eduardo De Greg