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Ordinanza — n. 40948/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA NICOLA nato a ANDRIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di TRANI Elato avviso alle parti; ' -- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trani ha applicato a Sgaramella Nicola la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale procedura di revisione penale alleggerimento della pena gravi addebiti penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA NICOLA nato a ANDRIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di TRANI Elato avviso alle parti; ' -- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trani ha applicato a Sgaramella Nicola la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Gr orlo