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Ordinanza — n. 40947/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPPT.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40947/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible without procedural formalities. The appellant argued for argumentative defects regarding non-punishability and excessive sentencing, but the court held these grounds were not permitted under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal non-punishability defense proportionality of penalty Cassation procedure falsificazione di monete sanzioni pecuniarie divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in data 8 luglio 2020, il Tribunale di Callo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Benvenuto Enrico, imputato dei delitti p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del Benvenuto, articolando due motivi, con i quali deduce il vizio argomentativo in relazione alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 455 cod. pen.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza in data 8 luglio 2020, il Tribunale di Callo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Benvenuto Enrico, imputato dei delitti p.
artt. 455 cod.pen
art. 129 cod.proc.pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del Benvenuto, articolando due motivi, con i quali deduce il vizio argomentativo in relazione alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ENRICO nato a NAPOLI il 22/09/1973 avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di CASSINO cGto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in data 8 luglio 2020, il Tribunale di Callo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Benvenuto Enrico, imputato dei delitti p. e p. dagli artt. 455 cod.pen. (capi da A a D), recependo l'accordo in tal senso raggiunto dal difensore dell'imputato con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del Benvenuto, articolando due motivi, con i quali deduce il vizio argomentativo in relazione alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di violazione di legge in ordine alla congruità della pena, considerato che non era stata applicata la riduzione prevista per le attenuanti generiche nella sua massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scorda