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Ordinanza — n. 40946/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to lack of constitutional relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Verdini's appeal against a plea-bargain sentence inadmissible de plano. Verdini argued the appealability limit under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure was unconstitutional, but failed to specify which constitutional provision was violated. The court ruled that grievances regarding waived reasons, non-assessment of acquittal conditions, or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea-bargain appeals, only grievances concerning the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent judicial content are admissible, while those regarding waived reasons, non-assessment of acquittal conditions, or sentencing errors are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirement constitutional relevance sentencing error inadmissible de plano Code of Criminal Procedure plea agreement grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, adducendo l'incostituzionalità della norma che limita la ricorribilità in cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, adducendo l'incostituzionalità della norma che limita la ricorribilità in cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDINI FRANCESCO nato a BOLZANO il 23/09/1990 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO/S-EZ.DIST. di BOLZANO [rato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento applicato a Verdini Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di lesioni personali gravi. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, adducendo l'incostituzionalità della norma che limita la ricorribilità in cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso di specie poi difetta il requisito della rilevanza della questione proposta, non precisandosi, nel ricorso, quale parametro costituzionale disattenderebbe la norma indicata. Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o