Ordinanza — n. 40945/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI COSIMO nato a CATANIA il 25/07/1971 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Tringali Cosimo colpevole del delitto di cui agli artt. 496 e 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 40945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496 e 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI COSIMO nato a CATANIA il 25/07/1971 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Tringali Cosimo colpevole del delitto di cui agli artt. 496 e 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello si erano proposte censure relative al solo trattamento sanzionatorio così che le odierne doglianze, sulla responsabilità del ricorrente e sulla qualificazione giuridica della condotta sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Né può accedersi d'ufficio ad una modifica del titolo di reato comportando, questa, nel caso di specie, una rivalutazione in fatto non consentita al giudice di legittimità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De GreclDrio DEPOSI T