Ordinanza — n. 40942/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 ottobre 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15/03/2011, dì condanna di Mijailovic Miograd per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod.pen., commesso in Grazzanise il 6 luglio 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo cui esso è affidato. Deve rilevarsi, infatti, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod.pen. (pari ad anni dieci, in ragione della pena edittale comminata dall'art. 625, comma 3, cod.pen., per effetto dell'aggravante ad effetto speciale ivi prevista, cui devono aggiungersi anni due e mesi sei, per effetto dell'interruzione determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado in data 15 marzo 2011) è spirato 6 gennaio 2021.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIJAILOVIC MIOGRAD nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 ottobre 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15/03/2011, dì condanna di Mijailovic Miograd per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod.pen., commesso in Grazzanise il 6 luglio 2008.
2. Il ricorso nell'interesse di Mijailovic è affidato dal difensore ad un solo motivo che denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., per essere stata la sentenza di appello pronunciata quando il termine di prescrizione del reato contestato era ormai spirato.
3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo cui esso è affidato. Deve rilevarsi, infatti, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod.pen. (pari ad anni dieci, in ragione della pena edittale comminata dall'art. 625, comma 3, cod.pen., per effetto dell'aggravante ad effetto speciale ivi prevista, cui devono aggiungersi anni due e mesi sei, per effetto dell'interruzione determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado in data 15 marzo 2011) è spirato 6 gennaio 2021.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia i Eduardo De Gre rio ()E PO: TATA 5LN'tèt