Ordinanza — n. 40937/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO RAFFAELE nato a BARI il 30/10/1974 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Sorrentino Raffaele colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 40937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO RAFFAELE nato a BARI il 30/10/1974 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Sorrentino Raffaele colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge. Ne consegue l'inammissibilità dell'odierno ricorso che deduce solo vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao S