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Ordinanza — n. 40934/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40934/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRESI SERGIO nato a ROMA il 21/07/1942 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie e confermava nel resto la condanna di Torresi Sergio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita del prevenuto.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita del prevenuto.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie compenso del curatore fallimentare reato economico ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
2 - La censura relativa al riconoscimento della recidiva è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRESI SERGIO nato a ROMA il 21/07/1942 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie e confermava nel resto la condanna di Torresi Sergio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, la Corte territoriale aveva dettagliatamente ricostruito il compendio testimoniale dal quale era inequivocabilmente emerso che l'imputato aveva gestito di fatto la fallita, rendendo così una motivazione sul punto priva di manifesti vizi logici anche considerando l'assoluta genericità del motivo di ricorso. 2 - La censura relativa al riconoscimento della recidiva è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché non proposta con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlin