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Ordinanza — n. 40930/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40930/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40930/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CARRIERO MICHELE nato a BRINDISI il 16/12/1970 nel procedimento a carico di: MARGIOTTA ROSA nato a BARI il 18/09/1968 BELLEZZA MARIA FRANCESCA nato a BARI il 16/06/1967 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva Margiotta Rosa e Bellezza Maria Rosaria dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale alle medesime ascritto, rispettivamente quale presidente e componente il collegio sindacale della fallita soc. coop. Interlabor. 2 - Propone ricorso la parte civile, il commissario liquidatore della medesima cooperativa, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'attività dalle stesse prestata anche dopo le dimissioni dal collegio sindacale. 3 - Il difensore della ricorrente parte civile ha inviato una memoria con la quale insiste sul motivo di ricorso.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta ufficiale dei fallimenti commissario all'appuramento bonale dei debiti lotta contro la frode liquidazione della società appropriazione indebita di trattenute salariali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CARRIERO MICHELE nato a BRINDISI il 16/12/1970 nel procedimento a carico di: MARGIOTTA ROSA nato a BARI il 18/09/1968 BELLEZZA MARIA FRANCESCA nato a BARI il 16/06/1967 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva Margiotta Rosa e Bellezza Maria Rosaria dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale alle medesime ascritto, rispettivamente quale presidente e componente il collegio sindacale della fallita soc. coop. Interlabor. 2 - Propone ricorso la parte civile, il commissario liquidatore della medesima cooperativa, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'attività dalle stesse prestata anche dopo le dimissioni dal collegio sindacale. 3 - Il difensore della ricorrente parte civile ha inviato una memoria con la quale insiste sul motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non vi fosse alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che le imputate avessero continuato la loro attività di sindaci anche dopo le rassegnate dimissioni. Né certo può esaminarsi in questa sede l'eventuale responsabilità di diversi soggetti, non imputati nel presente processo, come pare suggerire la memoria prodotta. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Gregorio D i