Ordinanza — n. 40929/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LISI MASSIMO nato Alatri il 08/01/1985 PROIETTI CONSALVI SIMONA VALENTINA nata a GUARCIANO il 23/02/1967 avverso la sentenza del 09/09/2019 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace nel solo caso in cui si lamentino vizi di violazione di legge. Ne deriva che i vizi di motivazione denunciati nei ricorsi sono inammissibili. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LISI MASSIMO nato Alatri il 08/01/1985 PROIETTI CONSALVI SIMONA VALENTINA nata a GUARCIANO il 23/02/1967 avverso la sentenza del 09/09/2019 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, assolveva Martufi Marina dal delitto di lesioni personali ascrittole, consumato ai danni delle parti civili Lisi Massimo e Proietti Consalvi Simona Valentina. 2 - Propongono ricorso le indicate parti civili, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla incongrua valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace nel solo caso in cui si lamentino vizi di violazione di legge. Ne deriva che i vizi di motivazione denunciati nei ricorsi sono inammissibili. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo D