Ordinanza — n. 40928/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRARDINI TATIANA AQUELINE nato a ORZINUOVI il 26/06/1982 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ghirardini Tatiana Jaqueline colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della recidiva, implicitamente disconosciuta; - alla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della recidiva, implicitamente disconosciuta; - alla misura della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRARDINI TATIANA AQUELINE nato a ORZINUOVI il 26/06/1982 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Ghirardini Tatiana Jaqueline colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della recidiva, implicitamente disconosciuta; - alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La recidiva era già stata disapplicata fin dal primo giudice, come aveva osservato anche la Corte di merito, così che sul punto il ricorso difetta di interesse, oltre che dell'oggetto stesso della censura. 2 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Grego