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Ordinanza — n. 40927/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40927/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40927/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNDO CHRISTIAN ALBERTO nato a TORINO il 30/11/1989 avverso la sentenza/ordinanza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Rotundo Christian Alberto colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato e, comunque, all'avvenuta ritrattazione della condotta; - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40927/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato e, comunque, all'avvenuta ritrattazione della condotta; - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Parole chiave

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sviamento della giustizia recidiva nell'infrazione sincero pentimento reato istantaneo errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Rotundo Christian Alberto colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNDO CHRISTIAN ALBERTO nato a TORINO il 30/11/1989 avverso la sentenza/ordinanza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Rotundo Christian Alberto colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato e, comunque, all'avvenuta ritrattazione della condotta; - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorso non affronta le ragioni che avevano determinato la conferma della sentenza di condanna, limitandosi a riproporre le medesime censure d'appello (se si esclude la prospettazione della "ritrattazione", inammissibile perché non prospettata alla corte di merito e comunque manifestamente infondata trattandosi di un post factum). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - il prevenuto avesse consegnato agli operanti un documento riportante generalità diverse dalle proprie nella piena consapevolezza di commettere la conseguente falsità (senza che avesse rilievo alcuno la sua successiva condotta); - ciò dimostrasse, rispetto alle precedenti condanne patite, la sua accentuata pericolosità; - dovesse per tali ragioni escludersi l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio'Stanislao Scarlini Eduardo De Gregor