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Ordinanza — n. 40926/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40926/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40926/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANKOVIC TOMA nato il 20/01/1977 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia, concedeva a Stankovic Torna le circostanze attenuanti generiche che dichiarava equivalenti alla contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta al medesimo per il delitto di furto ascrittogli nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pentito commutazione della pena sanzione penale criminalità persistente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANKOVIC TOMA nato il 20/01/1977 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia, concedeva a Stankovic Torna le circostanze attenuanti generiche che dichiarava equivalenti alla contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta al medesimo per il delitto di furto ascrittogli nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Secondo l'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata il ricorrente non aveva posto, in tale sede, la questione relativa alla ricorrenza della recidiva così che il motivo di ricorso impinge nella ragione di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Quanto al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee deve considerarsi che il medesimo, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Sjaslao Scarlini Eduard