Ordinanza — n. 40925/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO ANTONINO nato a CAPIZZI il 23/03/1940 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 — La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Enna che aveva ritenuto Prestifilippo Cirimbolo Antonino colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla invocata retrodatazione del fatto. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO ANTONINO nato a CAPIZZI il 23/03/1940 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Enna che aveva ritenuto Prestifilippo Cirimbolo Antonino colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla invocata retrodatazione del fatto. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, in cui si era osservato come il furto dell'energia elettrica fosse ancora in corso alla data di accertamento dei fatti, nel settembre 2016, nel ricorso ci si limita a riproporre la censura relativa alla richiesta retrodatazione della consumazione dello stesso al 2011. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduard