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Ordinanza — n. 40922/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 novembre 2017, quanto alla posizione di Di Fonso Antonio, riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato - dall'uso della violenza su cosa esposta alla pubblica fede - di una ringhiera in ferro, posta sul limitare di una pubblica via, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 647 cod.pen; Ordinanza — n. 40922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 novembre 2017, quanto alla posizione di Di Fonso Antonio, riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato - dall'uso della violenza su cosa esposta alla pubblica fede - di una ringhiera in ferro, posta sul limitare di una pubblica via, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione grave intralcio alla circolazione altri reati recidiva nell'infrazione infrazione molto grave tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 647 cod.pen
Il ricorso nell'interesse di Di Fonso è inammissibile, perché affidato a quattro motivi (I° vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e alla riconducibilità all'imputato; II° violazione dell'art. 647 cod.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO ANTONIO nato a ANDRIA il 22/06/1985 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 novembre 2017, quanto alla posizione di Di Fonso Antonio, riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato - dall'uso della violenza su cosa esposta alla pubblica fede - di una ringhiera in ferro, posta sul limitare di una pubblica via, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorso nell'interesse di Di Fonso è inammissibile, perché affidato a quattro motivi (I° vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e alla riconducibilità all'imputato; II° violazione dell'art. 647 cod.pen. e vizio di motivazione in punto di derubricazione del delitto contestato; III° violazione degli artt. 59, comma 2 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen.; violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen.) assolutamente generici, in quanto, per il loro essere meramente riproduttivi dei corrispondenti motivi di gravame, si risolvono nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese anche in diritto (ciò con particolare riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. e al diniego di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.): in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e si appalesano, del pari, manifestamente infondate. Il primo e il secondo motivo sono, oltretutto, declinati in spregio al principio di diritto secondo cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); completezza e plausibilità che certamente connotano la motivazione che correda la decisione impugnata.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso I'll ottobre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Egdoprre io Irene Scordamaglia — C-