Ordinanza — n. 40920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO GENNARO nato a CONTURSI TERME il 05/10/1969 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Grieco Gennaro per il delitto ascrittogli di furto aggravato, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO GENNARO nato a CONTURSI TERME il 05/10/1969 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Grieco Gennaro per il delitto ascrittogli di furto aggravato, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, in cui ci si era dilungati sulle ragioni di riconoscimento della recidiva considerando sia le precedenti condanne, sia la nuova condotta e la conseguente accentuata pericolosità - non se ne affrontano le riportate argomentazioni. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S