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Ordinanza — n. 40916/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40916/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40916/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIA TALLA nato il 10/03/1963 LO ALHOUSSEYNOU nato il 28/11/1972 SYLL ASSANE nato il 10/04/1958 MBENGUE BARA nato il 31/12/1958 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 40916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Dia Talla, Syll Assane, Mbengue Bara e Lo Alhousseynou colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti, tutti in violazione dell'art. 474 cod. pen., irrogando a ciascuno di essi la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

Parole chiave

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contraffazione di merci pena convenzionale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione bagatellare prodotti identici difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Dia Talla, Syll Assane, Mbengue Bara e Lo Alhousseynou colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti, tutti in violazione dell'art. 474 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIA TALLA nato il 10/03/1963 LO ALHOUSSEYNOU nato il 28/11/1972 SYLL ASSANE nato il 10/04/1958 MBENGUE BARA nato il 31/12/1958 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Dia Talla, Syll Assane, Mbengue Bara e Lo Alhousseynou colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti, tutti in violazione dell'art. 474 cod. pen., irrogando a ciascuno di essi la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o dì ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduar o De GregoriÌ ' / J(,