Ordinanza — n. 40914/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI FRANCESCO nato a ANCONA il 25/04/1988 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, escludeva l'aggravante della destrezza e confermava la penale responsabilità di Fiori Francesco per il delitto di furto ascrittogli, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto delitto di furto, avendo nutrito il ricorrente l'intenzione di restituire immediatamente la refurtiva; - alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI FRANCESCO nato a ANCONA il 25/04/1988 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, escludeva l'aggravante della destrezza e confermava la penale responsabilità di Fiori Francesco per il delitto di furto ascrittogli, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto delitto di furto, avendo nutrito il ricorrente l'intenzione di restituire immediatamente la refurtiva; - alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla mancata sostituzione della pena detentiva. Quanto al primo motivo, la censura mossa, che peraltro risulta giuridicamente e logicamente incomprensibile, non era stata avanzata con i motivi di appello. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greg io