Ordinanza — n. 40912/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI NICHOLAS ANTHONY nato il 27/11/1970 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Parisi Nicholas Anthony colpevole del delitto di furto aggravato contestatogli al capo b) della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40912/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI NICHOLAS ANTHONY nato il 27/11/1970 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Parisi Nicholas Anthony colpevole del delitto di furto aggravato contestatogli al capo b) della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Pur dovendosi prendere atto dell'errore compiuto dalla Corte di merito nel quantificare il provento del residuo delitto di furto in euro 500+170+200 piuttosto che nei reali euro 170+200, resta la considerazione che neppure tale quantificazione consente di ritenere il danno di minima rilevanza invocato dal ricorrente. Sul punto, pertanto, il ricorso difetta di specificità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduar o De Gregorí - L- „ '. 4 T