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Ordinanza — n. 40911/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale dì Pesaro che aveva ritenuto Perez Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta bancomat ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale dì Pesaro che aveva ritenuto Perez Salvatore colpevole dei delitti di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta bancomat ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedìmento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori