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Ordinanza — n. 40910/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40910/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40910/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCI STEFANO nato a BERGAMO il 15/01/1967 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva ritenuto Mucci Stefano colpevole dei delitti di furto aggravato e di insolvenza fraudolenta contestatigli ai capi b) e c) della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena fissato per la continuazione ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40910/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena fissato per la continuazione ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali criminalità persistente altri reati furto di lieve entità commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCI STEFANO nato a BERGAMO il 15/01/1967 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva ritenuto Mucci Stefano colpevole dei delitti di furto aggravato e di insolvenza fraudolenta contestatigli ai capi b) e c) della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena fissato per la continuazione ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in considerazione dell'elevato numero di reati la cui pena era stata posta in continuazione. 2 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greyorio rDEPOSITATA I . N. CANCFLI»_ F.1-3!A 1