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Ordinanza — n. 40909/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40909/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KADDI MOURAD nato il 22/08/1982 LMOUGHIT ABDESSAMAD nato il 16/11/1983 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello dì Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Kaddi M4ourad e Lmoughit Abdessamad colpevoli del delitto continuato di tentato furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Kaddi, alla valutazione del compendio probatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del danno patrimoniale lieve; - Lmoughit, alla valutazione delle emergenze probatorie.

Parole chiave

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circostanza aggravante tentato furto furto di lieve entità furto aggravato truffa aggravata reati contro il patrimonio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KADDI MOURAD nato il 22/08/1982 LMOUGHIT ABDESSAMAD nato il 16/11/1983 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello dì Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Kaddi M4ourad e Lmoughit Abdessamad colpevoli del delitto continuato di tentato furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Kaddi, alla valutazione del compendio probatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del danno patrimoniale lieve; - Lmoughit, alla valutazione delle emergenze probatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sulla penale responsabilità dei ricorrenti sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i due imputati fossero stati visti commettere il reato contestato dai testi oculari escussi. 2 - Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, considerava che i danni prodotti alle vetture delle persone offese non consentissero di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. e che i precedenti penali e di polizia impedissero la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando í medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio 5\tanislao Scarlini Eduardo De Greg