Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40907/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40907/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40907/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 29/10/1962 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATTO 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva ritenuto Tilotta Giuseppe colpevole del delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa dovesse ritenersi attendibile considerando la dettagliata ricostruzione del fatto e l'inequivoca indicazione della responsabilità del prevenuto nelle lesioni cagionategli. Individuazione che, nel ricorso, si contesta solo genicamente citando, esclusivamente, un breve passo della complessiva deposizione e non l'intero portato della stessa. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittoria_Stanislao Scarlini Eduardo De Gregori 17 „...._-----(----- , l

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa dovesse ritenersi attendibile considerando la dettagliata ricostruzione del fatto e l'inequivoca indicazione della responsabilità del prevenuto nelle lesioni cagionategli. Individuazione che, nel ricorso, si contesta solo genicamente citando, esclusivamente, un breve passo della complessiva deposizione e non l'intero portato della stessa. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittoria_Stanislao Scarlini Eduardo De Gregori 17 „...._-----(----- , l

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione corresponsabilità della vittima allegazione motivata causalità della lesione alla spalla allegazioni insufficientemente motivate accertamento insufficiente dei fatti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo