Ordinanza — n. 40905/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOCCIA SAVERIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/01/1981 GUADAGNO SEBASTIANO nato a NOLA il 13/01/1983 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOCCIA SAVERIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/01/1981 GUADAGNO SEBASTIANO nato a NOLA il 13/01/1983 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOCCIA SAVERIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/01/1981 GUADAGNO SEBASTIANO nato a NOLA il 13/01/1983 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Nola che aveva ritenuto Boccia Saverio e Guadagno Sebastiano colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta qualificazione del luogo in cui si era consumato il fatto come privata abitazione; - alla negata configurabilità del solo tentativo di reato; - al possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - I primi due motivi di doglianza - in ordine alla qualificazione della condotta ed alla sua consumazione - sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le biciclette, oggetto del reato, fossero state sottratte dalle pertinenze dell'abitazione della persona offesa e come fossero state recuperate solo quando i due imputati stavano salendo sul treno per definitivamente allontanarsi, così da configurare sia il delitto di furto in abitazione sia la consumazione dello stesso avendone, i due imputati, conseguito l'autonoma disponibilità nel corso dell'indicato tragitto. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greg o