Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40904/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40904/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40904/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 dicembre 2011, di condanna di Loffredo Pietro per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla contestata e ritenuta recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod.pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 157 cod.pen, art. 99, comma 4 cod.pen, art. 161 cod.pen; Ordinanza — n. 40904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod.pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione restituzione del termine revisione della sentenza penale ritardo ingiustificato dell'azione penale impugnabilità della decisione di rinvio perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 157 cod.pen
Ai fini della determinazione della pena rilevante per fissare il tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell'art. 157 cod.pen., sussistendo due aggravanti ad effetto speciale, per effetto del criterio moderatore ex art.
art. 99, comma 4 cod.pen
che ex art. 99, comma 4 cod.pen.
art. 161 cod.pen
Su questo primo termine, per individuare il termine massimo di prescrizione ex art. 161 cod.pen., occorre calcolare i due terzi di otto anni, da aggiungere al termine indicato ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, così da pervenire ad anni tredici e mesi quattro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO PIETRO nato a NAPOLI il 08/05/1959 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 dicembre 2011, di condanna di Loffredo Pietro per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla contestata e ritenuta recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod.pen..

2. Il ricorso nell'interesse di Lubrano è affidato dal difensore ad un solo motivo che, denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen., per essere stata la sentenza di appello pronunciata quando il termine di prescrizione del reato contestato era ormai spirato.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo cui esso è affidato. Deve rilevarsi, infatti, che il termine massimo di prescrizione del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 (e non 4, come erroneamente indicato in rubrica, secondo quanto evidenziato dal giudice censurato) e 99, comma 4, cod.pen., è spirato 1'8 settembre 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello. A tale risultato si perviene nel modo che segue: I. Ai fini della determinazione della pena rilevante per fissare il tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell'art. 157 cod.pen., sussistendo due aggravanti ad effetto speciale, per effetto del criterio moderatore ex art. 63, comma 4, cod.pen., sulla pena di anni sei di reclusione (di pari gravità sia ex art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. che ex art. 99, comma 4 cod.pen. in relazione al comma 1 dello stesso articolo) occorre aggiungere un terzo, così da pervenire alla pena di anni otto di reclusione: donde il primo termine è di anni 8.

II. Su questo primo termine, per individuare il termine massimo di prescrizione ex art. 161 cod.pen., occorre calcolare i due terzi di otto anni, da aggiungere al termine indicato ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, così da pervenire ad anni tredici e mesi quattro.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De Gr