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Ordinanza — n. 40903/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40903/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città del 23 maggio 2019, che aveva condannato Orofino Alessandro alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole dei delitti di furto e di indebito utilizzo continuato di carte di credito e di pagamento in danno di Tocco Rosalia, ritenuta a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di quella stessa città del 23 maggio 2019, che aveva condannato Orofino Alessandro alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole dei delitti di furto e di indebito utilizzo continuato di carte di credito e di pagamento in danno di Tocco Rosalia, ritenuta a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione abuso di carte-chèques inadempimento reiterato precedenti penali rilevanti offesa al credito criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROFINO ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/03/1987 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città del 23 maggio 2019, che aveva condannato Orofino Alessandro alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole dei delitti di furto e di indebito utilizzo continuato di carte di credito e di pagamento in danno di Tocco Rosalia, ritenuta a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la mancanza di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere quella resa dalla Corte territoriale acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dal Tribunale.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. li vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione della contesta recidiva in capo all'imputato risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione dei delitti posti in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dall'Orofino con la lunga sequela di precedenti annoverati a suo carico, per lo più specifici. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Eduardo De Gregorio Irene Scordamaglia r p e- posi rAT