Ordinanza — n. 40901/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in data 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 605, cod.proc.pen., in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli Nord del 20 ottobre 2017, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti Cacciapuoti Vinicio e Luongo Anna Maria (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravato) — che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale, rideterminando al contempo la durata delle pene accessorie fallimentari in precedenza loro applicate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen, art. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono, con un comune atto d'impugnativa, affidato ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell'art. 133 cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al quantum di pena loro inflitta, Cacciapuoti Vinicio e Luongo Anna Maria.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCIAPUOTI VINICIO nato a NAPOLI il 19/01/1958 LUONGO ANNA MARIA nato a CASORIA il 27/06/1963 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in data 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 605, cod.proc.pen., in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli Nord del 20 ottobre 2017, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti Cacciapuoti Vinicio e Luongo Anna Maria (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravato) — che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale, rideterminando al contempo la durata delle pene accessorie fallimentari in precedenza loro applicate.
2. Avverso la sentenza ricorrono, con un comune atto d'impugnativa, affidato ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell'art. 133 cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al quantum di pena loro inflitta, Cacciapuoti Vinicio e Luongo Anna Maria.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, I. n. 103/2017, sono inammissibile i ricorsi proposti avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi del già richiamato art. 610 comma 5 -bis cod.proc.pen..
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Così deciso 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduardo De Greggi-lo d7: "AMA LANLAAAAMIAZ.& O E P OS I Tiin I