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Ordinanza — n. 40898/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40898/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE MASSIMO nato a MARSALA il 10/02/1975 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala dell'8 aprile 2019, di condanna di Maltese Massimo per i delitti di furto pluriaggravato, anche dalla contestata e ritenuta recidiva, reiterata, specifica.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 40898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con due motivi, Maltese, tramite il difensore, denuncia la violazione degli artt. 624, 625 comma 1 n. 4 cod.pen., avendo egli agito per procacciarsi beni di tenue valore per far fronte ad impellenti bisogni della vita quotidiana, e la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione incapacità di discernimento riesame dell'entità pena diritto musulmano forza di cosa giudicata impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod.pen
4 cod.pen., avendo egli agito per procacciarsi beni di tenue valore per far fronte ad impellenti bisogni della vita quotidiana, e la violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE MASSIMO nato a MARSALA il 10/02/1975 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala dell'8 aprile 2019, di condanna di Maltese Massimo per i delitti di furto pluriaggravato, anche dalla contestata e ritenuta recidiva, reiterata, specifica.

2. Con due motivi, Maltese, tramite il difensore, denuncia la violazione degli artt. 624, 625 comma 1 n. 4 cod.pen., avendo egli agito per procacciarsi beni di tenue valore per far fronte ad impellenti bisogni della vita quotidiana, e la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico. La doglianza in punto di violazione degli artt. 624, 625 comma 1 n. 4 cod.pen. è solo enunciata ma non corredata da ragioni a sostegno. Le ulteriori doglianze, apparentemente riferentesi allo stato di necessità e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., sono, quanto al primo degli enumerati profili, meramente assertive, quanto al secondo, aspecifiche, perché non tengono conto che la circostanza attenuante invocata era stata riconosciuta al ricorrente in primo grado. 3.2.

Il secondo motivo deduce un vizio non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene