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Ordinanza — n. 40892/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40892/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40892/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di L' Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 23 maggio 2018 di condanna di Niang David per i reati di ricettazione e detenzione al fine di vendita di merce (capi di abbigliamento e scarpe) contrassegnata da marchi contraffatti.

Regesto Legislator

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articolo 474 cod.pen, art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 40892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione, poiché il Collegio di secondo grado non avrebbe dato adeguata rilevanza alla grossolanità della contraffazione dei marchi. Lamenta il ricorrente che la Corte sarebbe incorsa in una palese illogicità argomentativa, perché pur riconosciuta la patente contraffazione dei marchi apposti sui prodotti sequestrati, avrebbe poi sposato la tesi secondo la quale il falso grossolano sarebbe inoperante poiché incompatibile con la natura del reato previsto dall'articolo 474 cod.pen..

Parole chiave

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contraffazione di merci vendita sopra campione difesa contro le pratiche commerciali illecite presentazione di un prodotto marchi ingannevoli false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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articolo 474 cod.pen
Giova ribadire, pertanto, che, per le ragioni spiegate, in ipotesi di delitto di cui all'art. 474 cod.pen.
art. 474 cod. pen
Giova ribadire, pertanto, che, per le ragioni spiegate, in ipotesi di delitto di cui all'art. 474 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG DAVID nato il 10/08/1982 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L' Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 23 maggio 2018 di condanna di Niang David per i reati di ricettazione e detenzione al fine di vendita di merce (capi di abbigliamento e scarpe) contrassegnata da marchi contraffatti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione, poiché il Collegio di secondo grado non avrebbe dato adeguata rilevanza alla grossolanità della contraffazione dei marchi. Lamenta il ricorrente che la Corte sarebbe incorsa in una palese illogicità argomentativa, perché pur riconosciuta la patente contraffazione dei marchi apposti sui prodotti sequestrati, avrebbe poi sposato la tesi secondo la quale il falso grossolano sarebbe inoperante poiché incompatibile con la natura del reato previsto dall'articolo 474 cod.pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In disparte il rilievo di acritica riproposizione delle stesse ragioni sviluppate con i motivi di gravame, quale modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione che ne comporta l'inammissibilità per genericità, va riconosciuto che la Corte di appello, nella motivazione rassegnata, ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici stabiliti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo i quali integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 - dep. 03/02/2014, Faje, Rv. 25872201;

Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012 - dep. 31/05/2012, P.G. in proc. Diasse, Rv. 25283601). Giova ribadire, pertanto, che, per le ragioni spiegate, in ipotesi di delitto di cui all'art. 474 cod.pen. non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001 - dep. 08/11/2001, Fall Babacar, Rv. 220236).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Eduard