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Ordinanza — n. 40891/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address prior court arguments on minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to engage with arguments already thoroughly examined by the lower courts. The appellant challenged the denial of the 'minor offense' exemption under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the crime lacked sufficient gravity. The court rejected this, noting the lower courts correctly assessed the defendant's deceptive and persistent conduct, which caused significant harm by delaying the identification of the perpetrator despite fingerprinting.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 133, comma 1, cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds cited merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first instance and appeal with plausible and legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor offense exemption failure to confront repetition of arguments penal code provisions inganno sull'identità falsa dichiarazione della parte identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
131-bis, comma 1, cod.pen., che impone di valutare le modalità della condotta e la portata del danno o del pericolo, alla luce dell'art. 133, comma 1, cod.pen.
art. 131-bis cod.pen
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art.
art. 496 cod.pen
131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art. 496 cod.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
Le proposte censure riproducono quelle già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti plausibili e giuridicamente corretti dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è affatto confrontata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. U, n. 1:3681 del 25/02/2016, Tushaj
(Sez. U, n. 1:3681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA MARIA nato a VASTO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza dei Tribunale di Vasto del 9 novembre 2016, di condanna di De Rosa Maria alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 489 e 496 cod.pen., commessi in Vasto il 3 settembre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art. 496 cod.pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Le proposte censure riproducono quelle già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti plausibili e giuridicamente corretti dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è affatto confrontata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, comunque, destituite di giuridico fondamento, posto che la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'offesa, le peculiari caratteristiche di decettività e di pervicacia della condotta tenuta dall'imputata, la quale:« pur dopo essere stata portata presso gli uffici degli operanti e nonostante fosse stata sottoposta al prelievo delle impronte papillari, non recedette dal proposito criminoso tanto che la di lei vera identità poté essere accertata soltanto quando il coniuge esibì la carta d'identità della prevenuta» (pag. 3 sentenza impugnata).

Così facendo il Collegio di merito ha mostrato di essersi conformato al dettato di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod.pen., che impone di valutare le modalità della condotta e la portata del danno o del pericolo, alla luce dell'art. 133, comma 1, cod.pen. (Sez. U, n. 1:3681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P