Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural limits on grounds for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to raise a ground not permitted under the special procedural rules for peace court judgments. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and contradictory regarding the reconstruction of facts and civil liability. The court ruled that appeals against peace court decisions are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general arguments about factual reconstruction or illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments are strictly limited to grounds of reserved power, erroneous application of law, or nullity, excluding general arguments regarding factual reconstruction or illogicality.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELSINI STEFANO nato a ROMA il 13/11/1955 avverso la sentenza del 16/07/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Celsini Stefano ricorre avverso la sentenza del 16 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città che l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod.pen. commesso il 28 settem- bre 2013 nei confronti di Sterpone Alessandro.
2. All'uopo, tramite il difensore, ha denunciato, con un solo motivo, for- mulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod.proc.pen., il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, in punto di ricostruzione del fatto ai fini dell'affermazione della responsabilità, segnatamente deducendo l'omessa va- lutazione di tutte le risultanze istruttorie.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'enunciato motivo deduce un vizio non consentito. L'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto con il d.lgs. n. 6 febbraio 2018, n. 11, "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), I) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103", in vigore dal 6 marzo 2018, costituente disciplina speciale del procedimento dinanzi al giudice di pace, stabilisce, infatti, che, contro le sentenze pronunciate in grado di appello, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.
A tale previsione fa eco, nel codice di rito, il dettato dell'art. 606, comma 2 -bis cod.proc.pen., che ribadisce la medesima limitazione in caso di ricorso avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di compe- tenza del giudice di pace. Pertanto in tali ipotesi il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i seguenti motivi di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen.: - lett. a): esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; - lett. b): inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale - vizio, questo, che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta) -; - lett. c): inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scorda maglia Eduardo D