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Ordinanza — n. 40873/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40873/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40873/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 13 dicembre 2016, che aveva condannato alla pena di giustizia Lagaren Brendon per i delitti di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato e di tentata sostituzione di persona, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art.99, comma 1 e comma 2, n. 2 cod.pen. contestata, riconosciuta e applicata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40873/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 cod.pen. contestata, riconosciuta e applicata.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva pentito reiterazione di reati penali scemata imputabilità concorso materiale di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN BRENDON nato a MONCALIERI il 12/04/1993 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 13 dicembre 2016, che aveva condannato alla pena di giustizia Lagaren Brendon per i delitti di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato e di tentata sostituzione di persona, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art.99, comma 1 e comma 2, n. 2 cod.pen. contestata, riconosciuta e applicata.

2. Con il ricorso proposto nell'interesse del Lagaren il difensore denuncia, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod.pen., e di carente motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile. Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Donde, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725); situazione, questa, che, di certo, ricorre nel caso di specie, avendo la Corte di merito del tutto congruamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi meritevoli di ulteriore considerazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il