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Ordinanza — n. 40871/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Assanee Gueyee, tramite il difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 568, comma 5 cod.proc.pen. e 37 d.lgs. n. 274/200, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 30 ottobre 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen. commesso in danno di Bianca Ciatti.

Regesto Legislator

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artt. 568, comma 5 cod.proc.pen, art. 612 cod.pen; Ordinanza — n. 40871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5 cod.proc.pen. e 37 d.lgs. n. 274/200, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 30 ottobre 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen. commesso in danno di Bianca Ciatti.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità assassinio attentato reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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artt. 568, comma 5 cod.proc.pen
Assanee Gueyee, tramite il difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 568, comma 5 cod.proc.pen.
art. 612 cod.pen
274/200, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 30 ottobre 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSANEE GUEYEE nato il 30/07/1958 avverso la sentenza del 30/10/2019 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Assanee Gueyee, tramite il difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ex artt. 568, comma 5 cod.proc.pen. e 37 d.lgs. n. 274/200, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 30 ottobre 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen. commesso in danno di Bianca Ciatti.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 612 cod.pen., è generico (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), perché omette di confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è ben evidenziato come il carattere concretamente intimidatorio della condotta tenuta dall'imputato sia stato desunto dalle circostanze che egli, ubriaco, aveva ripetutamente infastidito i clienti dell'enoteca gestita dalla parte offesa e continuato a minacciarla anche dopo l'intervento del personale della Questura di Firenze.

Da qui, pure, la manifesta infondatezza della spiegata censura. 2.2. Il secondo motivo, oltre che generico, per le ragioni sin qui ostese, non è consentito in questa sede, posto che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). 2.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'eccessività della pena irrogatagli, deduce vizi non consentiti ed è, comunque, declinato senza tener conto di pacifici principi di diritto enunciati in materia.

La graduazione della pena rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

Poiché non emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione in concreto assunta circa il quantum di pena da infliggere all'imputato — gravato da altri precedenti di polizia e, nel caso al vaglio, dimostratosi protervo nella condotta illecita tenuta -, tutti i rilievi formulati sul punto esulano dalla possibilità di sindacato di questa Corte.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Sc