Ordinanza — n. 40866/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFEEZ RAJA FAIZAN - C.U.I. 04SH5VU nato il 05/01/1988 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, riduceva la pena inflitta a Hafeez Raja Faizan per i delitti di falso ascrittigli ai sensi degli artt. 477 e 482 (in relazione alla carta d'identità non valida per l'espatrio) e 495 cod. pen. (declinando le false generalità indicate nel documento) alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: - alla prova del concorso del prevenuto nella falsificazione del documento; - alla grossolanità del falso consumato: - al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - risultasse evidente il concorso del prevenuto nella falsificazione del documento avendo egli quantomeno fornito la propria effigie fotografica, oltre ad essere l'unico interessato a formare un documento a lui solo riconducibile; - non erano stati individuati elementi concreti che consentissero di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. 2 - La censura relativa alla grossolanità del falso non risulta essere stata proposta con l'atto di appello secondo l'incontestata sintesi del medesimo contenuta nella sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFEEZ RAJA FAIZAN - C.U.I. 04SH5VU nato il 05/01/1988 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, riduceva la pena inflitta a Hafeez Raja Faizan per i delitti di falso ascrittigli ai sensi degli artt. 477 e 482 (in relazione alla carta d'identità non valida per l'espatrio) e 495 cod. pen. (declinando le false generalità indicate nel documento) alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: - alla prova del concorso del prevenuto nella falsificazione del documento; - alla grossolanità del falso consumato: - al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo ed il terzo motivo sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - risultasse evidente il concorso del prevenuto nella falsificazione del documento avendo egli quantomeno fornito la propria effigie fotografica, oltre ad essere l'unico interessato a formare un documento a lui solo riconducibile; - non erano stati individuati elementi concreti che consentissero di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. 2 - La censura relativa alla grossolanità del falso non risulta essere stata proposta con l'atto di appello secondo l'incontestata sintesi del medesimo contenuta nella sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile.
Deve poi aggiungersi che il falso per essere grossolano deve poter essere riconosciuto da chiunque, mentre, nel caso di specie, la verifica era stata fatta da personale specializzato e si era dovuti ricorrere anche a "controlli ulteriori".3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden