Ordinanza — n. 40865/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIPINO MICHELE nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Michele Prestipino colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova che l'atto fosse stato falsificato dal prevenuto; - alla mancata concessione dei benefici di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova che l'atto fosse stato falsificato dal prevenuto; - alla mancata concessione dei benefici di legge.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIPINO MICHELE nato a ROMA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Michele Prestipino colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla prova che l'atto fosse stato falsificato dal prevenuto; - alla mancata concessione dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsìderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato fosse l'unico interessato a falsificare il referto di cui all'imputazione, destinato poi ad essere prodotto dal suo legale in un procedimento civile di separazione personale a dimostrazione dell'assenza, nell'esame tossicologico a cui si era sottoposto, di tracce dì cocaina (invece presenti). 2 - La Corte di merito aveva poi anche osservato come l'assoluta assenza di resipiscenza non consentisse di formulare quel giudizio prognostico favorevole che deve essere posto a fondamento della concessione dei richiesti benefici, anche su tali punti rendendo una motivazione non manifestamente illogica. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Ed