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Ordinanza — n. 40864/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40864/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACICALUPI DANIELE nato a FRASCATI il 16/01/1973 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, del 6 novembre 2018, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta ascritta a Bacicalupi Daniele ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. in quella punita dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e riduceva la pena inflittagli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti; - alla intervenuta prescrizione del reato.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. in quella punita dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e riduceva la pena inflittagli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti; - alla intervenuta prescrizione del reato.

Parole chiave

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furto aggravato riciclaggio di denaro aggravato risarcimento per atto illecito ricettazione circostanza attenuante scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, del 6 novembre 2018, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta ascritta a Bacicalupi Daniele ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACICALUPI DANIELE nato a FRASCATI il 16/01/1973 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, del 6 novembre 2018, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta ascritta a Bacicalupi Daniele ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. in quella punita dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e riduceva la pena inflittagli alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti; - alla intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - Il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena massima di anni 10 di reclusione alla quale corrisponde ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. un termine di prescrizione di anni 12 e mesi 6, un termine non decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata a far data dalla consumazione del reato. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico