Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40859/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as cassation appeal, rejecting inadmissible generic factual grievances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione annulled the Second Instance judgment for misclassifying an appeal as a cassation appeal due to the first-instance penalty being purely pecuniary. The appellants argued for violation of law and lack of evidence regarding family reunification proceedings and expulsion orders, but the Court found these generic factual complaints inappropriate for a review of legality. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 274/2000; Art. 606 cod. proc. pen.: When a first-instance judgment imposing only a pecuniary penalty is inappellable, an appeal must be treated as a cassation appeal; generic factual grievances lacking documentary support are inadmissible in a review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
pecuniary penalty inapplicability misclassification of appeal inadmissible cassation appeal generic factual grievances review of legality soggiorno illegale ripetute violazioni del diritto degli stranieri allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 274 del 2000
Poiché la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice di pace era inappellabile ex art. 37 comma 1 D.Lgs.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7 n. 15321 del 6/06/2016
(Sez. 7 n. 15321 del 6/06/2016, dep.
Sez. 5 n. 43358 del 19/10/2010
Sez. 5 n. 43358 del 19/10/2010, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAXSIMOV SERHII nato il 27/08/1984 MAXSIMOV TAMARA nato il 01/08/1990 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza in data 27 novembre 2020 il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando come giudice d'appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace in sede aveva condannato gli imputati alla pena di euro 4.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, commesso il 22.06.2016.

Avvero la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Poiché la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice di pace era inappellabile ex art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 274 del 2000, avendo applicato la sola pena pecuniaria, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe dovuto qualificare l'appello degli imputati come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti a questa Corte: consegue che la sentenza erroneamente pronunciata in grado d'appello deve essere annullata senza rinvio e questa Corte deve ritenere il giudizio sui gravami originari, valutandoli come ricorsi e dunque alla stregua dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. (Sez. 7 n. 15321 del 6/06/2016, dep. 2017, Rv. 269696;

Sez. 5 n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780). I motivi di impugnazione si rivelano palesemente inammissibili, perché introducenti generiche censure di fatto sulla pendenza di una procedura di ricongiungimento familiare priva di qualsiasi riscontro documentale e sulla inconferente assenza di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato: si tratta di doglianze che appaiono coerenti al tipo di gravame di merito che gli imputati ritenevano di essere legittimati a proporre, miranti alla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto formulata nelle conclusioni, ma che non possono evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza in data 27 novembre 2020 del Tribunale di Torre Annunziata e, qualificati gli atti di appello come ricorsi per cassazione, li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1