Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to previously request non-prosecution cause under Art. 34 D.Lgs. 274/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to previously request the application of the non-prosecution cause under Article 34 of D.Lgs. n. 274/2000. Although the defense argued violations of Article 606 of the Code of Criminal Procedure, the court found these grounds were not deduced in prior proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. n. 274/2000; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds rely on legal violations that were not previously requested or deduced in the lower court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEZATI MIMOZA nato il 15/01/1992 avverso la sentenza del 08/02/2021 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la l'impugnazione presentata dall'odierna ricorrente, sopra menzionata, avverso la decisione sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e descritta negli atti.
2. La difesa della ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. CONSIDERATO iri DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Nel ricorso, infatti, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, ma la ricorrente non ha proposto, in precedenza, alcuna richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista da tale norma. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL C