Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40857/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40857/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40857/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena revoca dell'annullamento adeguamento della pena revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORGIONE MATTEO nato a SINOPOLI il 01/12/196:3 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile, e la presentazione della suddetta memoria non è idonea a determinare diverse valutazioni. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non è incorso in alcun errore di diritto ma, proprio in applicazione delle disposizioni di legge e della giurisprudenza di legittimità sia sulla revoca dell'indulto sia sulla individuazione del giudice i h z.Xt n..41"i: iSi competente a disporlartra-c-orrelldmente revocato il beneficio, in considerazione del fatto che, con sentenza Tribunale di Vercelli in data 16 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2020, il prevenuto è stato condannato alla penaianni quattro, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, per reato commesso il 16 luglio 2010, cioè entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE :[L PRESIDENTE IIM k \ 1 1 N V 3021 :KI i. ) \