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Ordinanza — n. 40854/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to analyze arguments regarding prescription and sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law in a legitimacy proceeding. The appellant failed to provide the necessary critical analysis of the arguments underlying the appealed decision, specifically ignoring that the crime in question had already been declared extinguished by prescription in a prior ruling. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, citing the principle that the party proposing an invalid appeal may be at fault.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on reasons not permitted by law in a legitimacy proceeding, particularly when the appellant fails to critically analyze the arguments supporting the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal legitimacy proceeding requirements failure to analyze arguments procedural costs and fine prescription of crime revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO GAETANO nato a PIAZZOLLA DI NOLA il 29/08/1965 avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20541 del 2014, solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai restanti reati, in conseguenza dell'annullamento parziale della sentenza di secondo grado per intervenuta prescrizione relativamente al reato descritto al capo "RR" - riformava parzialmente, rideterminando la pena in sei anni e sei mesi di reclusione per i citati restanti reati, la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva condannato Gaetano Tuccillo per tutti i reati predetti.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., criticando sia l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato descritto al capo "RR", sia la determinazione della pena per tale reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, non tiene conto del fatto che il citato reato descritto al capo "RR" è stato già dichiarato estinto per prescrizione con la menzionata sentenza di questa Corte, e il trattamento sanzionatorio è -stato rideterminato correttamente per gli altri reati dalla sentenza della Corte di appello qui impugnata, recante l'eliminazione della frazione di pena che era stata inflitta per il reato estinto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLI