Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of the right to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally waived the right to appeal through their lawyer. The defense attorney, holding special power of attorney, explicitly renounced the recourse, which the court deemed an irrevocable and binding declaration. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, Art. 591, comma 1, lett. d), Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of appeal by the defense attorney constitutes an irrevocable abdication of rights, rendering the recourse inadmissible and subjecting the appellant to procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA RICCARDO nato a BUSTO ARSIZIO il 04/02/1971 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Dibisceglia Riccardo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per rinuncia. La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671). Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità della rinuncia, in quanto la dichiarazione è stata resa dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione degli estremi del procedimento,hobeiNCobevi„à ,4b1-,,,rs,ini, „ Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con preclusione della valutazione del ricorso.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa Aent. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 IL CONSIGLIERE ESTENSOR