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Ordinanza — n. 40848/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing and requires factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40848/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Venia Salvatore inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding the arson intentional and in the severity of the sentence. The court rejected these claims, ruling that such issues involve factual assessments and sentencing discretion that cannot be re-evaluated in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks to re-evaluate probative sources or challenge the sentencing treatment, as these constitute matters of fact and discretion subject to adequate motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review factual assessment legality arson intentional act attenuating circumstances exclusion incendio intenzionale danni da incendio lotta contro gli incendi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Quanto, poi, alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, deve preliminarmente sottolinearsi che: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Quanto, poi, alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, deve preliminarmente sottolinearsi che: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENIA SALVATORE nato a CATANIA il 15/03/1989 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Milano in data 29 novembre 2018, con cui Venia Salvatore era stato condannato per il concorso nel reato di incendio.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e perché afferenti al trattamento sanzionatorio, oggetto di adeguata motivazione. 1.1. Quanto alle doglianze relative al carattere doloso dell'incendio, deve evidenziarsi che il giudice non è incorso in errore e ha reso una motivazione congrua e razionale: dopo aver preso in considerazione in modo esaustivo i diversi indizi idonei ad escludere l'origine naturale dell'incendio e aver analizzato il peso probatorio della testimonianza dell'operante intervenuto, ha ritenuto corretto il giudizio espresso dai giudici di primo grado. 1.2.

Quanto, poi, alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, deve preliminarmente sottolinearsi che: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass.

Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Il giudice ha infatti osservato, con motivazione piana e congrua, che gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno della rideterminazione, in senso più favorevole, del trattamento sanzionatorio, non erano di per sé sufficienti a giustificare una riduzione della pena, anche in ragione della gravità del reato commesso dal Venia. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica, né si ravvisa alcun vizio giuridico.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 1 30 5